VALORIZZAZIONE

Valorizzazione -artt. 6-7 e 7-bis. D.L. n.42/2004 - Espressioni di identità culturale collettiva


Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del Codice n.42 del 2004 e s.i. qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10.